Moduli Iscrizione e Rinnovo

ATTENZIONE!!!!

Tutte le assicurazioni hanno delle clausole di esclusione, la nostra in particolare prevede quanto segue:

Le esclusioni dalla polizza infortuni:

Sono previste alla Sezione 3.2 dell’attuale polizza

A) Esclusioni in base alla causa dell’infortunio

«Art. 4 – Esclusioni

  1. Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni causati da:
  2. abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti e/o allucinogeni;
  3. guida di aeromobili (compresi deltaplani, ultraleggeri e parapendio);
  4. atti e/o delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
  5. trasformazione o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche;
  6. operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio;
  7. partecipazione, anche come passeggero, a gare, competizioni e relative prove di veicoli a motore e di natanti a motore in genere;
  8. contaminazione biologica a seguito di atti terroristici di qualsiasi genere;
  9. malaria, malattie tropicali e carbonchio;
  10. AIDS, sieropositività H.I.V.

Sono altresì escluse, le ernie, salvo le ernie traumatiche e le ernie addominali da sforzo con l’intesa, per queste ultime,che:

  1. qualora l’ernia risulti operabile, sarà corrisposto solamente l’indennizzo per il caso di Inabilità Temporanea fino ad un massimo di 30 giorni ove previsto in polizza;
  2. qualora l’ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, sarà corrisposto solamente un indennizzo non superiore al 10% della somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente totale;
  3. qualora insorga contestazione circa la natura e/o l’operabilità dell’ernia, la decisione è rimessa al Collegio medico di cui all’Art. 13 Controversie – Arbitrato irrituale.»

Le esclusioni dalla polizza infortuni

B)Esclusioni per caratteristiche soggettive (art. 5) e limitazioni per età (art. 6)

«Art. 5 – Persone escluse dall’assicurazione o non assicurabili

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da epilessia, alcolismo,tossicodipendenza, sieropositività ove già diagnosticata dal test H.I.V., sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali,schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici. Di conseguenza l'assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni o, nel caso di sieropositività al test H.I.V., nel momento in cui questa viene diagnosticata.»

«Art. 6 - Limiti di età

L’assicurazione vale per le persone di età non superiore ai 85 anni. Tuttavia, perle persone di età superiore agli 85 anni la garanzia è comunque  operante con le seguenti limitazioni:

MORTE– il capitale Assicurato viene ridotto del 25%;

INVALIDITÀ PERMANENTE - si intende pattuita una franchigia fissa del 10%. Pertanto la Società non corrisponde alcun indennizzo qualora l’Invalidità permanente non sia di grado superiore al 10% e se la stessa supera detta percentuale, liquida l’indennizzo solo per la parte eccedente.»

Maggiori informazioni sulle assicurazioni le trovate sul sito del CAI all'indirizzo: https://www.cai.it/associazione-3/assicurazione/